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02 settembre 2025

IRES premiale: pubblicato il Decreto attuativo del MEF

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IRES premiale: pubblicato il Decreto attuativo del MEF


Con Decreto Ministeriale dell’8 agosto 2025 il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha dato attuazione alla disposizione prevista all’interno della Legge di Bilancio 2025 relativa allo strumento dell’IRES premiale (art. 1 commi 436-444 L. 207/2024).

Cos’è l’IRES premiale

Prevista al momento per il solo 2025, l’IRES premiale è un nuovo strumento fiscale che consente una riduzione di 4 punti percentuali dell’aliquota IRES per quei soggetti passivi che accantonano almeno l’80% dell’utile di esercizio 2024, ne investono almeno il 30% in investimenti cd. “qualificati” ed effettuano nuove assunzioni.

L’aliquota IRES ridotta si applica sul reddito d’impresa dichiarato nel 2025.

I soggetti beneficiari dovranno inoltre rispondere ad ulteriori requisiti e rispettare determinate clausole di salvaguardia.

Soggetti Beneficiari

Possono beneficiare dell’IRES premiale tutti i soggetti passivi IRES previsti dall’art. 73 comma 1 lett. a), b), c), d) del TUIR e pertanto:

  • società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
  • società cooperative e di mutua assicurazione;
  • società europee di cui al regolamento 2157/2001 e società cooperative europee di cui al regolamento 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
  • enti pubblici e privati, diversi dalle società, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale e soggetti equiparati, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
  • società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato con stabile organizzazione in Italia.

Per gli enti non commerciali (art. 73 comma 1 lett. c)) la riduzione dell’aliquota spetta in relazione al reddito derivante dall’eventuale attività commerciale svolta.

Sono esclusi le società e gli enti che:

  • nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:

1) sono in liquidazione ordinaria o sono assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria;

2) determinano il proprio reddito imponibile anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari;

  • nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 applicano il regime di contabilità semplificata.

Condizioni di accesso

Al fine di godere di un’aliquota IRES ridotta, passando dal 24% al 20%, le imprese dovranno:

  • Accantonare gli utili dell’esercizio 2024 in apposita riserva

Si considera accantonato ad apposita riserva tutto l’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 destinato a finalità diverse dalla distribuzione ai soci in sede di approvazione del bilancio, ivi compresa la copertura delle perdite di esercizio; a tal fine, si considerano distribuiti ai soci anche gli eventuali acconti di cui all’articolo 2433 bis del Codice civile relativi al medesimo esercizio.

Ne deriva che i soggetti che non hanno maturato un utile nell’esercizio 2024 non potranno accedere all’agevolazione.

  • Effettuare degli investimenti cd. “qualificati”

Sarà necessario investire un importo non inferiore al 30% degli utili di esercizio 2024, non inferiore al 24% dell’utile di esercizio 2023 e comunque non inferiore a € 20.000 in:

  1. Beni 4.0: Beni materiali e immateriali 4.0 di cui agli Allegati A e B della L. 232/2016;
  2. Beni 5.0: Beni di cui all'art. 38 del DL 19/2024, con riduzione dei consumi energetici.

Gli investimenti 4.0 e 5.0 mantengono gli stessi requisiti (interconnessione, riduzione del 3% o 5% dei consumi energetici) previsti dalle rispettive normative e possono essere realizzati tra il 1° gennaio 2025 e il termine ultimo per presentare la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 2025 (31 ottobre 2026).

  • Realizzare un incremento occupazionale

Nel corso del 2025:

  1. il numero di unità lavorative per anno non deve essere diminuito rispetto alla media del triennio precedente.
  2. Devono essere effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale in misura pari ad almeno l’1% del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato
  • Non aver ricorso all’istituto della cassa integrazione guadagni nel periodo d’imposta 2024 o 2025.

Cumulo con altre agevolazioni

L’art 12 del DM 8 agosto 2025 ammette il cumulo con altre agevolazioni che hanno ad oggetto i medesimi costi eleggibili dell’IRES premiale (i.e Credito d’imposta beni strumentali 4.0 e Credito d’imposta Transizione 5.0).

Resta fermo che la minore imposta dovuta per effetto della riduzione dell’aliquota IRES spetta nei limiti del costo sostenuto rimasto a carico dell’impresa per gli investimenti qualificati.

Operatività

L’Agenzia delle Entrate istituirà appositi codici tributo per i versamenti dell’IRES agevolata.

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