Con Decreto Ministeriale dell’8 agosto 2025 il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha dato attuazione alla disposizione prevista all’interno della Legge di Bilancio 2025 relativa allo strumento dell’IRES premiale (art. 1 commi 436-444 L. 207/2024).
Cos’è l’IRES premiale
Prevista al momento per il solo 2025, l’IRES premiale è un nuovo strumento fiscale che consente una riduzione di 4 punti percentuali dell’aliquota IRES per quei soggetti passivi che accantonano almeno l’80% dell’utile di esercizio 2024, ne investono almeno il 30% in investimenti cd. “qualificati” ed effettuano nuove assunzioni.
L’aliquota IRES ridotta si applica sul reddito d’impresa dichiarato nel 2025.
I soggetti beneficiari dovranno inoltre rispondere ad ulteriori requisiti e rispettare determinate clausole di salvaguardia.
Soggetti Beneficiari
Possono beneficiare dell’IRES premiale tutti i soggetti passivi IRES previsti dall’art. 73 comma 1 lett. a), b), c), d) del TUIR e pertanto:
Per gli enti non commerciali (art. 73 comma 1 lett. c)) la riduzione dell’aliquota spetta in relazione al reddito derivante dall’eventuale attività commerciale svolta.
Sono esclusi le società e gli enti che:
1) sono in liquidazione ordinaria o sono assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria;
2) determinano il proprio reddito imponibile anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari;
Condizioni di accesso
Al fine di godere di un’aliquota IRES ridotta, passando dal 24% al 20%, le imprese dovranno:
Si considera accantonato ad apposita riserva tutto l’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 destinato a finalità diverse dalla distribuzione ai soci in sede di approvazione del bilancio, ivi compresa la copertura delle perdite di esercizio; a tal fine, si considerano distribuiti ai soci anche gli eventuali acconti di cui all’articolo 2433 bis del Codice civile relativi al medesimo esercizio.
Ne deriva che i soggetti che non hanno maturato un utile nell’esercizio 2024 non potranno accedere all’agevolazione.
Sarà necessario investire un importo non inferiore al 30% degli utili di esercizio 2024, non inferiore al 24% dell’utile di esercizio 2023 e comunque non inferiore a € 20.000 in:
Gli investimenti 4.0 e 5.0 mantengono gli stessi requisiti (interconnessione, riduzione del 3% o 5% dei consumi energetici) previsti dalle rispettive normative e possono essere realizzati tra il 1° gennaio 2025 e il termine ultimo per presentare la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 2025 (31 ottobre 2026).
Nel corso del 2025:
Cumulo con altre agevolazioni
L’art 12 del DM 8 agosto 2025 ammette il cumulo con altre agevolazioni che hanno ad oggetto i medesimi costi eleggibili dell’IRES premiale (i.e Credito d’imposta beni strumentali 4.0 e Credito d’imposta Transizione 5.0).
Resta fermo che la minore imposta dovuta per effetto della riduzione dell’aliquota IRES spetta nei limiti del costo sostenuto rimasto a carico dell’impresa per gli investimenti qualificati.
Operatività
L’Agenzia delle Entrate istituirà appositi codici tributo per i versamenti dell’IRES agevolata.
© 2025 Cerved Group S.p.A. u.s.
Via dell’Unione Europea n. 6/A-6/B – 20097 San Donato Milanese (MI) – REA 2035639 Cap. Soc. € 50.521.142 – P.I. IT08587760961 – P.I. Gruppo IT12022630961 - Azienda con sistema qualità certificato da DNV – UNI EN ISO 9001:2015