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27 gennaio 2026

Polizze catastrofali: l'adempimento a tutela delle imprese

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Polizze catastrofali: l'adempimento a tutela delle imprese


In risposta all’aumento di fenomeni atmosferici estremi (quali alluvioni, frane, terremoti, etc…) che negli ultimi anni si sono abbattuti sul territorio dello Stato, provocando innumerevoli danni alle imprese, è sorta la necessità di istituire l’obbligo di sottoscrizione di polizze catastrofali a copertura dei danni provocati alle immobilizzazioni materiali delle imprese colpite.

L’obbligo è stato introdotto con la Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) al fine di garantire un ristoro economico alle imprese danneggiate e al contempo ridurre i costi a carico dello Stato.

Con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy (D.M. n. 18 del 30 gennaio 2025) sono state definite le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali.

I soggetti destinatari dell’obbligo

I soggetti assicurati, tenuti dunque all’obbligo di stipula di polizza catastrofale, sono le imprese aventi sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese.

Non sono soggette all’obbligo le imprese agricole ex. art. 2135 per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici.

Oggetto della polizza catastrofale

La polizza deve essere stipulata a copertura dei danni cagionati:

  • da calamità naturali quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.
  • ai beni intesi quali immobilizzazioni materiali utilizzati a qualsiasi titolo per l’esercizio dell’attività di impresa, di cui all’art. 2424, del codice civile, comma1, sezione Attivo, voce:
  1. B-II 1) terreni e fabbricati;
  2. B-II 2) impianti e macchinari;
  3. B-II 3) attrezzature industriali e commerciali.

L’obbligo sussiste non solo per i beni in proprietà ma anche per i beni sui quali l’imprenditore esercita un diritto di godimento (locazione, comodato etc…), salvo che non siano già stati assicurati.

Con riferimento agli immobili, sono assicurabili esclusivamente:

  • immobili costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio ovvero la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio
  • immobili oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono.

Contratto assicurativo

Ai fini dell’importo del valore del bene da assicurare si considera il valore di ricostruzione a nuovo dell'immobile ovvero il costo di rimpiazzo dei beni mobili o quello di ripristino delle condizioni del terreno interessato dall'evento calamitoso.

I premi sono determinati in misura proporzionale al rischio, tenendo conto dell’ubicazione e della vulnerabilità dei beni e tenendo conto anche delle misure attuate dall’impresa al fine di prevenire i rischi di danneggiamento.

Le polizze possono prevedere l'applicazione di massimali o limiti di indennizzo purchè rispettino i seguenti principi:

  • per la fascia fino a 1 milione di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo pari alla somma assicurata;
  • per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo non inferiore al 70% della somma assicurata.

Termini per l’adempimento

Per adeguarsi all’obbligo di stipula delle polizze catastrofali sono stati previsti tempi diversi a seconda della tipologia di impresa:

  • per le grandi imprese il termine è stato il 31 marzo 2025
  • per le medie imprese il termine è stato il 1° ottobre 2025
  • per le micro e piccole imprese e per le imprese della pesca e acquacoltura il termine è il 31 marzo 2026.

Del mancato adempimento all’obbligo di sottoscrizione della polizza si deve tener conto in sede di assegnazione di contributi, sovvenzioni e agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche. Da ultimo, il codice degli incentivi ha precisato che l’inadempimento costituisce una causa di esclusione dalle agevolazioni. La stipula della polizza invece non costituisce invece requisito d’accesso per gli incentivi fiscali erogati automaticamente e gli incentivi contributivi.

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