L’iperammortamento è stato reintrodotto dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025 n. 199, art. 1 commi 427–436) quale misura agevolativa a favore degli investimenti in beni strumentali e in impianti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.
La norma è stata modificata dall’articolo 7 del Decreto-Legge n. 38 del 27 marzo 2026 che di fatto ha eliminato il vincolo UE relativo all’acquisto di beni strumentali, con efficacia dal 1° gennaio 2026.
Il Gestore della misura è il GSE – Gestore dei Servizi Energetici, che opera tramite apposita piattaforma informatica ed effettua verifiche e controlli documentali.
Importanti novità e chiarimenti sono stati introdotti con il decreto attuativo, al vaglio della Corte dei Conti e in attesa di essere pubblicato in G.U.
Possono accedere all’agevolazione i soggetti titolari di reddito d’impresa residenti in Italia; le stabili organizzazioni di soggetti non residenti; le imprese di qualsiasi dimensione e settore.
I beneficiari devono essere in regola con il DURC e, trattandosi di una agevolazione fiscale, non sono soggetti all’obbligo di stipula di polizza catastrofale.
Sono in ogni caso esclusi i soggetti che determinano il reddito su base catastale o forfettaria.
Il decreto attuativo ha chiarito la portata applicativa della norma precisando che sono agevolabili, ai sensi dell’articolo 109 del TUIR, gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali 4.0 (compresi rispettivamente agli Allegati IV e V) nonché i beni relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabile, effettuati nell’arco temporale 1° gennaio 2026 - 30 settembre 2028.
L’esplicito richiamo all’articolo 109 del Tuir rende pertanto agevolabili anche gli investimenti semplicemente prenotati, purché non ancora completati, prima del 1° gennaio 2026.
Gli investimenti in energia rinnovabile sono indipendenti dagli investimenti in beni 4.0 di cui agli allegati IV e V e ricomprendono le spese relative a:
Viene inoltre confermata l’eliminazione del vincolo del made in UE: sono agevolabili i beni a prescindere dal luogo di produzione degli stessi. L’unico vincolo territoriale permane solo con riferimento ai pannelli solari. Questi sono agevolabili solo se iscritti nel registro ENEA, ex art. 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181.
Il decreto attuativo introduce una rilevante novità:
la perizia tecnica asseverata è obbligatoria per tutti gli investimenti, senza soglie minime di valore.
La perizia deve attestare: la conformità del bene agli Allegati IV e V; l’interconnessione ai sistemi aziendali; i requisiti tecnici degli impianti di energia rinnovabile.
È inoltre richiesta una certificazione contabile attestante l’effettivo sostenimento delle spese.
I soggetti deputati alla redazione di perizie e certificazioni devono essere in possesso di idonee coperture assicurative.
L’iperammortamento consiste in una maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile dei beni, nelle seguenti misure:
Il beneficio si traduce in un risparmio fiscale complessivo IRES/IRPEF, stimato (con IRES al 24%) fino al 43,2% per la prima fascia di investimento.
La maggiorazione delle quote di ammortamento:
L’agevolazione decade nelle ipotesi di cessione del bene o di destinazione del bene a strutture produttive estere nel periodo di fruizione.
Il beneficio è salvaguardato in caso di sostituzione del bene, nello stesso periodo d’imposta, con un bene di caratteristiche analoghe o superiori.
L’accesso all’agevolazione è subordinato all’invio di 3 comunicazioni:
Ai fini del monitoraggio della spesa il decreto ha introdotto un ulteriore adempimento a carico dei contribuenti e cioè la trasmissione di:
Lo sportello per la presentazione delle comunicazioni sarà reso noto con successivo decreto.
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