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20 MAGGIO 2025

Riversamento spontaneo R&S: approvato il modello

Riversamento spontaneo R&S: approvato il modello


L’Agenzia delle Entrate con Provvedimento n. 224105 del 20 maggio 2025 ha approvato le istruzioni e il modello di trasmissione della domanda di riversamento spontaneo del Credito d’imposta R&S.

Ambito applicativo

La procedura di Riversamento spontaneo è stata introdotta dall’art.5 del D.L. n. 146/2021.

Lo scopo dello strumento è quello di permettere la regolarizzazione, senza l’irrogazione delle sanzioni e l’applicazione degli interessi, degli indebiti utilizzati in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’art.3 del D.L. n.145/2013 (Crediti R&S 2015-2019).

La sanatoria è riservata a coloro che intendono riversare il credito maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22 ottobre 2021, che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

  • hanno realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta;
  • hanno applicato il comma 1-bis dell’art.3 del D.L. n. 145/2013, in maniera non conforme a quanto dettato dalla diposizione d’interpretazione autentica recata dall’art. 1, comma 72, della L. n.145/2018;
  • hanno commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
  • hanno commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento.

Cause di esclusione

Il ricorso alla sanatoria non è ammesso in presenza di un indebito utilizzo già accertato con un atto di recupero crediti o con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021.

Presentazione del modello

Il modello della domanda di Riversamento spontaneo deve essere trasmesso telematicamente entro il 3 giugno 2025.

In attesa dell’attivazione del servizio di trasmissione telematica è consentita la presentazione del modello tramite invio all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della Direzione provinciale competente.

L’istanza si considera presentata nel momento in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La prova della presentazione è costituita dalla comunicazione della stessa Agenzia attestante l’avvenuta ricezione ovvero, nei casi di invio tramite PEC, dalla ricezione del messaggio di posta elettronica certificata.

Pagamento dell’importo

L’importo oggetto di regolarizzazione deve essere riversato entro il 3 giugno 2025, in unica soluzione, oppure in tre rate di pari importo, da corrispondere entro il 3 giugno 2025, il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026, senza avvalersi della compensazione tramite F24.

Dall’importo si scomputano le somme già versate, sia a titolo definitivo sia a titolo non definitivo, senza tener conto delle sanzioni e degli interessi.

Nel caso in cui l’atto o il provvedimento impositivo, per i quali è stata presentata l'istanza, risulti divenuto definitivo successivamente alla data del 22 ottobre 2021 e fino alla data di presentazione della stessa istanza, il riversamento del credito deve essere effettuato per l'intero importo del credito utilizzato entro il termine del 3 giugno 2025.

In caso di opzione per il versamento rateale, sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal 4 giugno 2025.

La rateazione non è ammessa nel caso in cui l’importo del credito di imposta da riversare sia stato accertato con atto di recupero o atto impositivo, notificato alla data del 22 ottobre 2021 e non ancora divenuto definitivo, ovvero constatato con processo verbale già consegnato alla medesima data.

Il riversamento del credito d’imposta, in un’unica soluzione o a rate, è effettuato utilizzando i codici tributo approvati con Risoluzione n. 34 del 5 luglio 2022.

Perfezionamento della procedura ed effetti

La procedura si perfeziona con il pagamento in unica soluzione o dell’ultima rata dell’intero importo dovuto.

Pertanto, in caso di mancato versamento di una delle rate la procedura non si perfeziona, il residuo importo verrà iscritto a ruolo con sanzione da omesso versamento e interessi.

Qualora la richiesta di riversamento andasse a buon fine sarà esclusa la punibilità del delitto di indebita compensazione.

Contributo per chi riversa

Per le imprese che hanno aderito alla procedura di Riversamento spontaneo, la Legge di Bilancio 2025 ha previsto l’erogazione di un contributo in conto capitale parametrato a quanto versato.

Un prossimo Decreto Ministeriale definirà l'entità del contributo, la sua rateizzazione e le modalità di erogazione.

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