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30 giugno 2025

Liquidazioni volontarie e fallimenti: le differenze

I termini “fallimento” e “liquidazione volontaria” fanno riferimento a due fenomeni diversi tra loro. Vediamo le loro caratteristiche e differenze.

Quali sono le cause che portano a un fallimento o a una liquidazione volontaria?

Le cause che fanno fallire una impresa o che la portano alla liquidazione volontaria (o in bonis) sono diverse:

  • i fallimenti sono la risultante di un processo di deterioramento dei fondamentali finanziari che avviene nel corso del tempo e quasi sempre è anticipato da una riduzione del giro d’affari dell’impresa;
  • le liquidazioni volontarie riflettono invece in maniera più istantanea il peggioramento delle aspettative imprenditoriali e possono essere interpretate come un indicatore che mostra le aspettative di profitto degli imprenditori, dal momento che la chiusura di attività in bonis è generalmente legata a margini attesi non sufficienti a proseguire l’attività imprenditoriale.

L’analisi Cerved dei due fenomeni

Secondo l’ultimo studio Cerved, analizzando i dati degli ultimi due anni completi, le procedure concorsuali fallimentari sono cresciute sia nel 2023 (+9,8%) sia nel 2024, dove hanno registrato un ulteriore picco (+17,2%). In numeri assoluti i casi sono quindi passati dai 7.848 del 2023 ai 9.194 del 2024 e si concentrano soprattutto nel Nord Ovest del Paese (30% delle procedure), tra le società di capitali (82%) e nei servizi (35%). Tra i macro-comparti in forte crescita troviamo Costruzioni (+25,7%), Industria (+21,2%), in particolare metalli (+48,4%) e sistema moda (+41,1%). Largo consumo e chimica e farmaceutica sono invece in controtendenza.

Le cause di questo peggioramento generalizzato sono da ricercare nel forte incremento dei costi, soprattutto energetici, e degli oneri sui debiti, a cui va aggiunto il deteriorarsi della congiuntura economica del 2024 che ha accelerato il processo.

Il nuovo Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza

In Italia, a luglio 2022, è entrata in vigore la nuova disciplina sulla Crisi d’impresa e sull’insolvenza che rappresenta una vera rivoluzione per il nostro ordinamento giudiziale. La normativa fornisce maggior spazio a strumenti alternativi di risoluzione della crisi oggi ritenuti più efficienti della vecchia legge fallimentare. La logica seguita è quella “debtor oriented” già utilizzata presso altri ordinamenti europei (tra cui quelli di Francia, Germania e Spagna). In questo modo l’imprenditore dovrebbe avere meno difficoltà a far emergere tempestivamente lo stato di crisi d’impresa.

La liquidazione: le tipologie

La liquidazione è volontaria quando a decidere la chiusura dell’azienda in crisi sono i soci, che dispongono della libertà di cessare l’attività quando lo desiderano, anche senza una motivazione specifica,

La liquidazione è giudiziale se disposta forzatamente da un Tribunale ed è coatta amministrativa, se disposta dall’autorità amministrativa.

Cosa significa azienda in liquidazione volontaria?

Mettere la propria azienda in liquidazione significa che, non essendoci più possibilità di sopravvivenza per la stessa, il CEO o i soci dell’azienda o il Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui si stia parlando di aziende di grandi dimensioni, decidono di chiuderla e liquidare i suoi beni.

In altri casi può verificarsi che lo scioglimento dipenda da cause disciplinate dalla legge, ad esempio quando viene meno la pluralità dei soci e non viene ricostituita entro 6 mesi.

Il ricavato che deriva dalla vendita di tutti i beni materiali viene usato per pagare tutti i debiti. Se, completata la procedura di liquidazione, rimane un patrimonio attivo questo viene diviso tra gli aventi diritto (in genere i soci). La procedura si conclude una volta che l’azienda ha liquidato tutti i propri beni, quindi cessa di esistere.

Le tre fasi della liquidazione volontaria

Il procedimento di liquidazione è composto da tre fasi: una fase preliminare che vede la successione tra amministratori e liquidatori (lo scioglimento), una seconda fase, gestita dai liquidatori, in cui si procede alla vera e propria attività di liquidazione dei beni e delle attività aziendali (la liquidazione) e un’ultima fase, sempre gestita dai liquidatori, di chiusura del procedimento, che prevede il riparto dell’eventuale residuo attivo e la cancellazione della società dal registro delle imprese (l’estinzione).

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