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  • 06 ottobre 2021
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Crisi d’impresa: rinvio del Codice al 2022 e nuova procedura di composizione negoziata

Slitta l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza a maggio 2022, scompare l'OCRI e nasce la composizione assistita per la soluzione della crisi.

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Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del DL n.118 è stata spostata al 16 maggio 2022 l’entrata in vigore del nuovo codice della crisi d’impresa. Contemporaneamente è rinviata al 31 dicembre 2023 anche l’implementazione delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi. Si tratta di un ulteriore passaggio chiave nella normativa contenuta nel decreto legislativo n.14 del 2019.

Cosa possono fare imprenditori e aziende oggi

Il rinvio del Codice della Crisi di Impresa non cambia però due punti importanti a cui l’imprenditore deve far fronte con scelte e azioni operative:

  • disporre di un adeguato assetto organizzativo;
  • tenere monitorato l’equilibrio economico finanziario dell’impresa, anche in modo prospettico.

Per il secondo punto è fondamentale il calcolo degli indicatori, soprattutto del DSCR ovvero il servizio del debito, cioè l’ammontare che serve per pagare gli interessi e le rate capitale dei finanziamenti alle imprese.

In pratica, il DSCR verifica quanto il flusso finanziario generato è in grado di coprire il servizio del debito.

Vengono inoltre previste agevolazioni per accompagnare le imprese in difficoltà verso possibili soluzioni, come ad esempio l’introduzione della figura dell’esperto che può aiutare l’azienda nel risanamento.

Per le aziende, il rinvio del Codice della Crisi di Impresa e della composizione negoziata hanno lo scopo di semplificare la procedura di risanamento di eventuali situazioni di crisi.

Per questo, per l’imprenditore, una possibilità per salvaguardare il valore dell’impresa e del suo patrimonio è dotarsi di un corretto sistema informatico per la gestione della tesoreria aziendale.

Rinviata l’entrata in vigore del codice

Ci sono quindi delle novità per la legge fallimentare e la decorrenza dell’entrata in vigore della Riforma della crisi d’impresa. Infatti è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 202 il DL n. 118 che rinvia al 16 maggio 2022 l’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa e che contiene altre misure urgenti per il risanamento aziendale.

In sintesi il DL n.118:

  • rinvia al 16 maggio 2022 l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa;
  •  rinvia l’entrata in vigore degli strumenti di allerta al 2024;
  •  introduce a partire dal 15 novembre 2021, l’istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, che avrà quale principale ente pubblico di riferimento Unioncamere a livello centrale, con l’istituzione di una piattaforma centralizzata accessibile localmente sui siti della Camera di Commercio presso la quale si è iscritto l’imprenditore.

Cosa prevede il sistema di allerta

 Il sistema di allerta prevede l’introduzione di una serie di nuovi strumenti e l’adozione di nuovi obblighi che coinvolgeranno molti soggetti: imprenditori, professionisti ed enti pubblici.

A questi soggetti, singolarmente o congiuntamente tra loro, sarà chiesto il monitoraggio dell’andamento delle imprese e l’attivazione tempestiva, alla rilevazione dei primi sintomi di crisi, per la prevenzione della manifestazione dello stato di insolvenza, con lo scopo principale di salvaguardare il valore delle aziende in difficoltà e la tutela dell’occupazione.

Tra gli strumenti dell’allerta rientrano, ad esempio, l’utilizzo di specifici indici ed indicatori della crisi che, applicati ai bilanci aziendali, possono segnalare situazioni di difficoltà, l’ampliamento dell’obbligo di nomina degli organi di controllo a società fino a poco tempo fa esonerate ed obblighi organizzativi posti a carico dell’imprenditore.

Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa

Con il decreto legge viene, di fatto, soppresso l’OCRI (Organismo di Composizione della Crisi d’Impresa) che, costituito presso ogni Camera di Commercio, avrebbe dovuto rivestire un ruolo importante nella prevenzione della crisi nell’ambito della riforma in materia;

L’OCRI viene sostituito dal 15 novembre 2021 dalla composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, che avrà quale principale ente pubblico di riferimento la Camera di Commercio presso la quale è iscritto l’imprenditore

L’imprenditore in crisi, su domanda da presentare su una piattaforma telematica nazionale, verrà affiancato da un esperto con lo scopo di tentare di risanare l’impresa che, pur trovandosi in condizioni di difficoltà, potrebbe avere le potenzialità per restare sul mercato.

La composizione negoziata della crisi rappresenta un nuovo strumento di ausilio alle imprese in difficoltà finalizzato al loro risanamento ed è caratterizzato dal fatto che:

  • è un percorso di composizione esclusivamente volontario e caratterizzato da assoluta riservatezza;
  • si accede tramite una piattaforma telematica;
  • all’imprenditore si affianca un esperto, terzo e indipendente e munito di specifiche competenze, al quale è affidato il compito di agevolare le trattative con i creditori necessarie per il risanamento dell’impresa;
  • tutte le imprese possono accedere alla composizione assistita per la soluzione della crisi d’impresa perché sono previsti requisiti dimensionali minimi o massimi;
  • lo strumento è utilizzabile da tutte le imprese iscritte al registro delle imprese, comprese le società agricole.

L’esperto che affiancherà l’imprenditore sarà nominato da una commissione creata presso ogni Camera di Commercio, che attingerà da un elenco appositamente costituito dove potranno essere iscritti gli interessati in possesso di appositi requisiti di formazione sui quali il ministero della giustizia emetterà apposito decreto entro 30 giorni.

Chi sono gli esperti

L’elenco degli esperti per la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa sarà istituito presso le Camere di Commercio. La lista sarà composta da iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o all’albo degli avvocati da almeno cinque anni che possono documentare precedenti esperienze nell’ambito della crisi d’impresa e della ristrutturazione dei debiti o risanamenti aziendali, oltre al possesso dei requisiti formativi che saranno indicati dal ministero.

Con gli stessi requisiti formativi, potranno far parte del suddetto elenco anche gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei consulenti del lavoro. Questi dovranno  documentare di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati.                 

Alle medesime condizioni, possono, infine, essere inseriti nell’elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione. Tali interventi si sono poi conclusi con piani di risanamento, attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti dei quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.

Istituzione della piattaforma telematica nazionale

Sarà istituita la piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Sulla piattaforma è disponibile una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento e un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento accessibile da parte dell’imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati.

Le altre novità apportate alla legge Fallimentare

Alla significativa innovazione della composizione negoziata, si aggiungono altre disposizioni certamente importanti e di aiuto nelle attività di risanamento e ristrutturazione dell’indebitamento aziendale che gli operatori del settore si troveranno a gestire prima dell’entrata in vigore del Codice della crisi e dell’insolvenza.

Con interventi sulla vigente legge Fallimentare, si affrontano tematiche di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, convenzione di moratoria, accordi di ristrutturazione agevolati, effetti degli accordi di ristrutturazione per coobbligati e soci illimitatamente responsabili. Queste novità nell’art. 20 del decreto legge in oggetto dove si tratta di modifiche urgenti alla legge Fallimentare vigente.

Trattandosi di modifiche urgenti e di legge Fallimentare, la loro entrata in vigore è il 15 novembre 2021.

Di seguito le modifiche che entreranno in vigore dal 15 novembre 2021:

  • Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa (art.2);
  • Accesso in qualità di esperto e procedura di nomina (art.3);
  • Esito della “composizione negoziata” (artt. 2 – 7);
  • Conclusione delle trattative (art.119);
  • Segnalazione dell’organo di controllo (art.15);
  • Regime premiale (art.14);
  • Modifiche alla legge fallimentare (art.20).