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  • 13 ottobre 2021
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Bonus sanificazione, domande al via. Come ottenere il credito d’imposta

Domande fino al 4 novembre 2021 per il bonus relativo alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale per far fronte all'emergenza Covid.

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Il decreto Sostegni bis (D.L. 25/05/2021 N. 73 Spese 2021) ha introdotto il bonus sanificazione, ovvero un credito d’imposta del 30% sulle spese effettuate tra giugno e agosto 2021 per sanificare gli ambienti, per i dispositivi di protezione e i tamponi per i lavoratori. Per richiedere l’agevolazione c’è tempo fino al 4 novembre.

L’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, riconosce un credito d’imposta in relazione alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, sostenute dalle imprese per far fronte all’emergenza da covid 19. Ecco in dettaglio, chi può ottenerlo, quali sono le spese ammissibili e come fare domanda.

PERIODO DI RIFERIMENTO: giugno-luglio-agosto 2021. Nel trimestre citato le imprese devono aver sostenuto le spese per la sanificazione e i dispositivi individuali.

AZIENDE BENEFICIARIE: Soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale. 

SPESE AMMISSIBILI: spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19. Nello specifico spese sostenute per:

a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;

b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari;

c) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

d) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

e) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri,

termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

f) l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

TENORE AGEVOLATIVO: Il credito d’imposta è pari al 30% delle spese sostenute. In ogni caso, il credito d’imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro**.

** Se le richieste supereranno il plafond disponibile (200 milioni di euro per l’anno 2021) l’Agenzia delle Entrate rideterminerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili. Tale comunicazione sarà fatta dall’Agenzia delle Entrate entro il 12 novembre 2021.

MODALITA’ DI UTILIZZO:

  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa
  • in compensazione tramite modello F24, presentato esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia.

La Comunicazione per usufruire di questo credito d’imposta può essere inviata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021.