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  • 26 luglio 2021
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Come supportare i destinatari degli obblighi AML?

Registri europei dei titolari effettivi: come completare l’adeguata verifica e come supportare i destinatari degli obblighi AML?

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L’identificazione accurata e il costante aggiornamento delle informazioni concernenti il titolare effettivo sono elementi imprescindibili per evitare che criminali e terroristi possano occultare la propria presenza, dietro una struttura societaria apparentemente legale. Ma come supportare i destinatari degli obblighi AML?

La IV e la V Direttiva AML (UE 2015/849 e UE 2018/843) hanno dato un forte impulso alla trasparenza dei dati relativi ai titolari effettivi. Per farlo, hanno previsto la creazione, all’interno di ogni Stato membro, di un apposito Registro. Tale Registro dei titolari effettivi è accessibile, oltre che alle Autorità e ai destinatari degli obblighi antiriciclaggio, anche al pubblico indistinto, seppur con alcune esclusioni e limitazioni.

Alcuni Stati membri non si sono ancora adeguati alle prescrizioni e non hanno ancora creato il Registro. L’Italia, ad esempio, ha scelto di introdurre una sezione speciale all’interno del Registro delle Imprese che conterrà le informazioni dei titolari effettivi. Rimane, quindi, molta eterogeneità sulle modalità di fruizione del servizio informativo e sulla profondità dei dati disponibili alla consultazione.

“Boris”, il Regolamento che definisce tecniche e procedure per il sistema di interconnessione tra i Registri europei degli Stati membri dei titolari effettivi

A marzo 2021 la Commissione Europea ha adottato il Regolamento di esecuzione UE 2021/369. Questo definisce le specifiche tecniche e le procedure per il sistema di interconnessione tra i Registri europei degli Stati membri dei titolari effettivi.

Tale Regolamento, denominato ‘Boris, determina anche i dati minimi oggetto di interscambio che potranno essere ampliati dai singoli Stati membri.

Per quanto riguarda le società, trust, altri soggetti giuridici o affini, le informazioni contenute nei Registri nazionali vengono denominati ‘record sulla titolarità effettiva’. Questi contengono i dati sul profilo del soggetto o istituto interessato (nome, forma giuridica, indirizzo di registrazione e numero d’iscrizione nazionale), sul titolare effettivo di tale soggetto o istituto, oltre agli interessi beneficiari detenuti da tali titolari.

In relazione, invece, al titolare effettivo, le informazioni minime obbligatorie sono nome e cognome, data di nascita, cittadinanza, residenza, informazioni di contatto. Ma anche la natura e l’entità dell’interesse beneficiario detenuto (sono previste alcune limitazioni alla consultazione nel caso di trust).

Alla luce di queste novità (e al netto della mancata adozione, ad oggi, del Registro da parte dell’Italia), potrebbe apparire risolta, per tutti i destinatari della normativa antiriciclaggio, la non facile problematica dell’individuazione e della verifica del titolare effettivo delle società clienti, attraverso l’interrogazione rivolta al Registro nazionale, interconnesso tramite Boris agli altri Registri europei.

La consultazione del Registro e il recupero delle informazioni sarà sufficiente per adempiere agli obblighi di adeguata verifica?

Sarà sufficiente documentare all’Autorità, in caso di eventuale ispezione, di aver provveduto a interrogare il Registro in fase di onboarding e in fase di rinnovo dell’adeguata verifica?

La risposta è sicuramente negativa. In definitiva, il Registro viene alimentato in regime dichiarativo. Sono  quindi le aziende stesse a comunicare l’identità del proprio titolare effettivo.

La responsabilità della sua identificazione e della verifica delle informazioni fornite restano in capo ai destinatari della normativa antiriciclaggio.

È la stessa EBA, con le linee guida pubblicate a marzo 2021, a chiarirlo. In particolare, l’Autorità specifica che i destinatari degli obblighi di adeguata verifica dovrebbero essere consapevoli che l’utilizzo delle informazioni contenute nei Registri dei titolari effettivi non assolve, di per sé, al loro dovere di adottare misure adeguate e basate sul rischio, al fine di identificare il titolare effettivo e verificarne l’identità. Il titolare effettivo determinato dal destinatario degli obblighi AML prevale, infatti, su quello iscritto nel Registro dei titolari effettivi.

È necessario supportare i destinatari degli obblighi AML

Pertanto, ulteriori verifiche sono necessarie.  In particolare, qualora il rischio associato al rapporto instaurato fosse elevato o permanessero dubbi circa la reale titolarità effettiva in capo alla persona iscritta nel Registro. O nel caso in cui dall’analisi della struttura e catena societaria emergessero elementi di complessità o opacità senza reali motivazioni legali o di business a supporto.

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